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REVOCAZIONE DELLA DONAZIONE – ADOZIONE DEL MAGGIORENNE – ESCLUSIONE

12 ottobre 2026

News Regionale - Lazio ,

La Corte di Cassazione affronta il tema della revocazione della donazione per sopravvenienza di figli, escludendo che l’art. 803 c.c. possa trovare applicazione in caso di successiva adozione di una persona maggiorenne.

La vicenda trae origine dalla domanda di una donante che, dopo aver adottato un maggiorenne al quale era già legata da un rapporto affettivo assimilabile a quello materno, chiedeva la revoca di precedenti donazioni effettuate in favore della sorella e dei nipoti.

La Suprema Corte rigetta il ricorso, rilevando che l’adozione del maggiorenne produce effetti differenti rispetto alla filiazione e all’adozione piena: l’adottato conserva i rapporti con la famiglia d’origine e non instaura rapporti civili con i parenti dell’adottante.

La Cassazione richiama inoltre la natura eccezionale della revocazione della donazione, che, incidendo sugli effetti di un contratto validamente concluso, richiede un’espressa previsione normativa e non può essere estesa in via interpretativa.

Significativo il raffronto con l’art. 687 c.c., che, in materia testamentaria, attribuisce espressamente rilevanza al figlio adottivo, riferimento invece assente nell’art. 803 c.c.

La Corte ritiene, infine, infondata la questione di legittimità costituzionale, in considerazione della diversità degli effetti giuridici dell’adozione del maggiorenne rispetto alla filiazione piena.

La sopravvenuta adozione di un maggiorenne non consente, pertanto, la revocazione delle donazioni precedentemente compiute ai sensi dell’art. 803 c.c.


A cura dell’Avv. Eleonora Pontesilli