La massima:
Il procedimento di adozione di un trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, disciplinato dall’art. 35 della legge n. 833 del 1978, deve svolgersi con le garanzie della difesa tecnica per cui, al momento della comunicazione dell’ordinanza sindacale che dispone il trattamento, la persona che ne è destinataria deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia. In caso di mancata nomina, la persona sottoposta al trattamento deve essere assistita da un difensore d’ufficio designato dal giudice tutelare nell’ambito dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 29 norme att. cod. proc. pen. Il difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, il difensore d’ufficio sono tempestivamente avvertiti e possono partecipare all’audizione della persona interessata svolta dal giudice tutelare prima della convalida. Anche al difensore così individuato è notificato il decreto motivato di convalida o non convalida del provvedimento sindacale. Analoghe garanzie sono previste in caso di eventuale proroga del trattamento e della relativa convalida.
Il caso:
Il Tribunale di Firenze sollevava, in riferimento all’art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge n. 833 del 1978, nella parte in cui non prevede che, nel procedimento di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, la persona interessata abbia diritto all’assistenza di un difensore.
La motivazione:
Per giurisprudenza costante, il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. è da annoverarsi tra i diritti inviolabili della persona umana ed è principio cardine dell’ordinamento costituzionale.
Il trattamento sanitario coattivo, per come disciplinato dall’art. 35, commi primo e secondo, della legge n. 833 del 1978, incide sulla libertà personale, da intendersi nel suo nucleo primario, andando ad incidere sulla libertà fisica dell’individuo sicchè la mancata previsione della difesa tecnica determina certamente un vulnus alla garanzia costituzionale del diritto di difesa.
Tale lacuna, tuttavia, non può essere colmata nei termini della sola difesa tecnica facoltativa, come richiesto dal Tribunale di Firenze nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione in quanto tale previsione determinerebbe un duplice effetto distorsivo: per un verso, tale diritto potrebbe essere esercitato in concreto soltanto da coloro che conservano un grado sufficiente di lucidità; per altro verso, verrebbe esercitato in concreto soltanto da coloro che sono in grado di avere contatti con un avvocato in ragione della condizione economica e del contesto familiare e sociale che può sostenerli.
La garanzia della difesa tecnica facoltativa, perciò, finirebbe per tradursi in una intollerabile discriminazione fondata sul tipo di patologia mentale e sulla condizione economica e sociale, con il paradosso che proprio le persone più vulnerabili resterebbero prive di tutela.
Risulta dunque necessario, al fine di ripristinare la legalità costituzionale, richiede l’introduzione della difesa tecnica obbligatoria, sì da assicurare a ogni persona l’assistenza professionale nel momento in cui subisce una coazione fisica autoritativa, e questo a prescindere dalle forme in cui il suo disagio psichico si manifesti e dalla condizione economica e sociale in cui ella si trovi.
Precedenti conformi, in ambito comunitario: Corte europea dei diritti dell’uomo prima sezione, sentenza 19 febbraio 2015, M.S. contro Croazia - n. 2., paragrafi 152-154; sezione quinta, sentenza 6 febbraio 2025, M.B. contro Spagna, paragrafi 48 e 49)
La Presidente
Gabriella de Strobel
