La massima:
In tema di arresti domiciliari con limiti di comunicazione di cui all’art.284, comma 2, c.p.c., sussiste violazione del divieto di comunicare con la persona offesa anche in ipotesi di pubblicazione su profili di social network di messaggi rivolti a una pluralità indeterminata di soggetti purchè la persona offesa abbia accesso allo stesso canale e la stessa risulti, in ragione del tenore e del contenuto del messaggio, univocamente individuabile quale destinataria della comunicazione.
Il caso:
Il Giudice per le indagini preliminari, decidendo ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen., aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con imposizione del dispositivo elettronico di controllo, applicata in relazione alla provvisoria incolpazione per il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. in danno della ex compagna, con la custodia cautelare in carcere avendo il soggetto trasgredito le prescrizioni disposte mediante la pubblicazione di contenuti sui social network contenenti evidenti riferimenti alla persona offesa.
Avverso tale decisione, viene proposto appello e, in seguito al rigetto dell’impugnazione, anche ricorso per Cassazione adducendo, tra le altre motivazioni, che le pubblicazioni sui social network non sarebbero da annoverarsi quale comunicazione interpersonale interdetta al ricorrente in quanto si tratterebbe di contenuti destinati ad una pluralità indistinta di soggetti e non ad una persona determinata.
La motivazione:
La Suprema Corte rigetta il ricorso rimarcando che la pubblicazione di contenuti su un profilo social rientra nella categoria di comunicazioni cui l’ordinamento penale assegna rilevanza giacché la destinazione del messaggio a una platea indeterminata di persone non ne elimina la natura comunicativa, accrescendone, invero , la capacità diffusiva.
In tema di arresti domiciliari, sussiste pertanto violazione del divieto di comunicare con la persona offesa non solo nell’ipotesi in cui la comunicazione sia direttamente rivolta a quest’ultima, ma anche laddove essa avvenga in modo indiretto, mediante la pubblicazione di messaggi sui social network rivolti a una pluralità indeterminata di soggetti, a condizione che la persona offesa abbia accesso allo stesso canale e risulti univocamente individuabile quale destinataria del post pubblicato, in ragione del tenore e del contenuto del messaggio.
Se è vero che tale pubblicazione non integra una corrispondenza, nel senso di una comunicazione di pensiero tra persone determinate, tuttavia la stessa è senz’altro qualificabile come un atto comunicativo in senso funzionale consistendo nella trasmissione unilaterale di un contenuto a destinatari plurimi, determinati o indeterminati che essi siano.
Precedenti conformi (Sez. 6, n. 41251 del 14/11/2025, Rv. 289029 - 01).
La Presidente
Gabriella de Strobel
