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Pensione di reversibilità: illegittimo escludere i nipoti maggiorenni orfani, riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati

6 aprile 2022

Presidenza AIAF ,

È stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2022, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 38 del d.p.r. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti).

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 cit.,  nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani, riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

Preme rammentare come fosse stata la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell'ordinanza interlocutoria n. 9377/2021 a sollevare di costituzionalità dell’art. 38 del d.P.R. 818/1957, nei termini esposti,  in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione. La vicenda ha tratto origine dal rigetto, da parte della Corte d'Appello, della domanda proposta dal tutore di una nipote orfana, interdetta, convivente con il nonno e maggiorenne all'epoca del decesso di quest'ultimo, volta ad ottenere la pensione di reversibilità.

In primo luogo, si legge nella sentenza della Corte Costituzionale, la disciplina censurata risulta  intrinsecamente irragionevole, a fronte della funzione solidaristica della pensione di reversibilità ai superstiti: infatti, pur nella ricorrenza di una rilevante relazione affettiva tra nonno e nipote, riconosciuta da plurime norme dell’ordinamento, sarebbe disconosciuta la spettanza della pensione di reversibilità al discendente più prossimo, al cui sostentamento abbia provveduto l’ascendente, in ragione della premorienza dei suoi genitori e dello stato di incapacità legale del nipote.

In secondo luogo, la norma che non prevede il riconoscimento del diritto assistenziale a tale categoria di aventi diritto, determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento sia rispetto ai nipoti minorenni, abili o inabili al lavoro, ugualmente a carico dell’ascendente, sia rispetto ai figli maggiorenni e inabili al lavoro, a carico peraltro  dei genitori, categorie, queste ultime, che invece hanno diritto al godimento della pensione di reversibilità.

Inoltre, il mancato riconoscimento della pensione di reversibilità ai superstiti in favore dei nipoti maggiorenni, orfani e interdetti, lederebbe l’art. 38 Cost., poiché verrebbe indebitamente negato il diritto di questi soggetti, benché sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, al mantenimento e all’assistenza sociale, di cui l’istituto in questione costituisce espressione.

È illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tanto è vero che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione. Ulteriore profilo, questo, di irragionevolezza della disposizione in esame.

Né vale, come era stato dedotto dalla difesa erariale, giustificare l’esclusione alla stregua del rilievo della limitata durata nel tempo della prestazione in favore dei nipoti minori (fino alla maggiore età) e della (in astratto) più lunga durata dell’aspettativa di vita del nipote maggiorenne inabile al lavoro. Tale differenza non appare dirimente ai fini della spettanza di un diritto che ha matrice solidaristica, a garanzia delle esigenze minime di protezione della persona.

Per tali ragioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

Resta assorbita la questione riferita all’altro parametro costituzionale evocato, l’art. 38 Cost.