In tema di maltrattamenti contro familiari o conviventi, la reciprocità delle offese o l’occasionale reazione, anche aggressiva, della persona offesa non escludono la configurabilità del delitto quando le condotte si inseriscano in un rapporto asimmetrico.
È quanto espresso recentemente dalla Corte di Cassazione, nelle pagine della sentenza n. 35299/2026.
Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 5 ottobre.
Il rapporto deve essere connotato dalla sistematica prevaricazione di uno dei soggetti e dalla lesione della dignità e della sfera di autodeterminazione dell’altro.
Né le inadeguatezze domestiche o genitoriali attribuite alla vittima, quali che siano gli stati emotivi da esse suscitati nell’agente, possono giustificare le condotte maltrattanti o attenuarne il disvalore penale.
Nella vicenda in esame, la Corte ha ritenuto irrilevanti sia le sporadiche reazioni della moglie sia le carenze ad essa ascritte nella gestione della casa e dei figli, confermando la sussistenza del reato di cui all’art. 572 cod. pen..
