L’ipoteca esattoriale può gravare sui beni del fondo patrimoniale: spetta al debitore provare l’estraneità del debito ai bisogni familiari e la relativa conoscenza del creditore.
La sottolineatura è a firma della Cassazione ed è esplicitata all’interno dell’ordinanza n. 25115/2026.
Il provvedimento della quinta sezione civile è risalente allo scorso 8 settembre.
In tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, avente natura autonoma, cautelare e non espropriativa, è ammissibile anche sui beni costituiti in fondo patrimoniale, alle condizioni dell’art. 170 c.c..
Il debitore che ne invochi l’illegittimità, affermano i giudici di piazza Cavour, deve allegare e provare sia l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia sia la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore, non essendo sufficiente che l’obbligazione tributaria sia sorta nell’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale.
Ai fini della prova della notificazione delle cartelle, la produzione dell’estratto di ruolo e dell’avviso di ricevimento è in astratto idonea, senza necessità di produrre l’originale o la copia autentica della cartella; resta tuttavia necessario verificare in concreto la completezza della documentazione notificatoria, non potendo reputarsi rituale una relata priva di qualsiasi dicitura.
