In materia di divorzio, l'assegnazione della casa familiare all'ex coniuge affidatario prevista dall'art. 6, comma sesto, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74) risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Ne consegue che, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia, indipendentemente dalla possibilità di una ipotetica riunione degli stessi al genitore già affidatario, viene meno la ragione dell'applicazione dell'istituto in questione, che non può neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già affidatario sia comproprietario dell'immobile in questione, salvo che ricorra un accordo, anche tacito, tra le parti in tal senso, rimanendo, in caso contrario, i rapporti tra gli ex coniugi regolati dalle norme sulla comunione, e, in particolare, dall’art. 1102 c.c.
Questo quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 10453/2022, depositata lo scorso 31 marzo.
I fatti oggetto della fattispecie in esame meritano, inevitabilmente, un’analisi dettagliata, essendo la vicenda abbastanza articolata.
Con sentenza del 27.2.18 il Tribunale di Padova pronunciò lo scioglimento del matrimonio tra Q.D. e P.M.K., assegnando la casa coniugale - di proprietà del Q. - all'ex coniuge quale genitore collocatario del figlio minore.
Con decreto dell'8.3.21, su ricorso del Q., il Tribunale di Padova ha revocato l'assegnazione della casa familiare, osservando che dal 2018 la madre svolgeva attività lavorativa come medico presso struttura universitaria di Udine, disponendo ivi di un immobile. Inoltre, rilevava il Tribunale che il figlio frequentava la scuola a Udine e i loro rientri a Padova erano stati sporadici, come documentato, a nulla rilevando che la stessa madre avesse un progetto professionale a Verona, ipotizzando di tornare ad abitare a Padova.
P.M.K. ha proposto reclamo, assumendo che dal settembre 2020 il figlio era stato iscritto in una scuola di Udine e che la revoca dell'assegnazione della casa familiare non era automatica conseguenza del fatto che il genitore affidatario non la abitasse stabilmente.
Con decreto del 12.5.21 la Corte d'appello ha respinto il reclamo, osservando che l'impugnazione non conteneva una ricostruzione dei fatti documentata e alternativa a quella descritta nel decreto reclamato. Inoltre, a prescindere dalla residenza anagrafica, era certo che il minore avesse frequentato il secondo e terzo anno della scuola elementare e il quarto, fino alle festività natalizie, in un istituto di Udine, nonché che la madre, ancora nel giudizio di primo grado, lavorasse a Udine e che dal 2008 avesse fatto ritorno solo saltuariamente e per poco tempo a Padova.
L'abitazione familiare di Padova, secondo i giudici di appello, aveva ormai perso la funzione di abitazione principale per la madre e il minore, il quale vi aveva soggiornato solo dal 2018 al natale 2020. Pertanto, il trasferimento avvenuto nel 2018 a Udine aveva comportato la definitiva perdita per l'immobile di Padova della qualità di casa familiare, avendo il figlio vissuto per un periodo continuativo e in modo stabile in altra città, figlio al quale non occorreva assicurare l'ambiente domestico dove aveva vissuto fino alla separazione dei genitori.
La M. ricorreva in Cassazione con unico motivo.
Il ricorso viene considerato infondato dalla Suprema Corte.
In materia di divorzio, si legge nell’ordinanza, l'assegnazione della casa familiare all'ex coniuge affidatario risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Ne consegue che, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia - indipendentemente dalla possibilità di una ipotetica riunione degli stessi al genitore già affidatario -, viene meno la ragione dell'applicazione dell'istituto in questione, che non può neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già affidatario sia comproprietario dell'immobile in questione, salvo che ricorra un accordo, anche tacito, tra le parti in tal senso, rimanendo, in caso contrario, i rapporti tra gli ex coniugi regolati dalle norme sulla comunione, e, in particolare, dall'art. 1102 c.c. (Cass., n. 3030/06; n. 13065/02).
È stato inoltre evidenziato il fatto che colui che agisca per la revoca dell'assegnazione della casa familiare ha l'onere di provare in modo inequivoco il venir meno dell'esigenza abitativa con carattere di stabilità, cioè di irreversibilità, prova che deve essere particolarmente rigorosa in presenza di prole affidata o convivente con l'assegnatario; inoltre il giudice deve comunque verificare che il provvedimento richiesto non contrasti con i preminenti interessi della prole (Cass., n. 11218/13; n. 14348/12).
Nel caso concreto, la Corte d'appello ha esplicitato chiaramente le ragioni del venir meno dell'esigenza abitativa, essendo stato accertato che: il minore aveva frequentato il secondo e terzo anno della scuola elementare, nonché il quarto, sino alle festività natalizie, in un istituto di Udine; la madre lavorava a Udine, già nel giudizio di primo grado, e dal 2018 aveva fatto ritorno solo saltuariamente e per poco tempo a Padova.
Né giova agli argomenti della ricorrente l'addotto trasferimento di scuola del minore dal gennaio 2021, oppure la recente modifica della sede lavorativa della stessa madre, in quanto è evidente che la misura in discorso non può assolvere alla funzione sua propria di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche dei figli nell'ambiente nel quale durante il matrimonio esse si sviluppavano in ogni caso in cui, a seguito della separazione, la casa familiare abbia cessato di essere tale, con conseguente preclusione della possibilità di reviviscenza del diritto all'assegnazione della casa familiare (v. Cass., n. 3030/06).
In conclusione, la Corte ha rigettato il ricorso.
