Nel giudizio di divisione ereditaria di un bene riscontrato non divisibile, le migliorie apportate da uno dei condividenti vengono a far parte dello stesso per il principio dell'accessione, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene medesimo, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli.
Lo puntualizza la Corte di Cassazione, nelle pagine dell’ordinanza n. 25955/2026.
Il provvedimento della seconda sezione civile è risalente allo scorso 29 settembre.
Ciò precisano i giudici di piazza Cavour, sia ai fini della stima complessiva del valore venale del cespite e della determinazione delle quote, sia per la liquidazione dei conguagli, fermo restando che il rimborso in favore del coerede che ha anticipato le spese va calcolato al netto degli eventuali vantaggi economici fiscalmente riconosciuti (quali le detrazioni d'imposta) di cui lo stesso abbia beneficiato.
Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", utilizza ed amministra individualmente un bene ereditario, è obbligato al pagamento agli altri coeredi della corrispondente quota dei frutti naturali (da ripartirsi "pro quota") e dei frutti civili (soggetti alla regola della divisione "ipso iure"), tratti dal bene goduto.
