Cari soci e socie,
si comunica che è consultabile al seguente link
https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/provvedimento_ministeriale_selezionato?contentId=SDC1517102 la circolare del 25/7/2026 con la quale il Ministero della Giustizia fornisce importanti chiarimenti, a seguito dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia, in tema di rito e termine di opposizione di cui agli articoli 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, avverso il decreto di pagamento emesso dal magistrato in favore dell’avvocato, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte, del custode.
Dalla circolare esplicativa emerge che:
- le opposizioni in esame sono regolate dal rito semplificato di cognizione di cui agli artt.281-decies e ss. c.p.c.;
- il termine perentorio per proporre opposizione ex art.170 d.P.R. n.115/2002 avverso il decreto di pagamento emesso dal magistrato, sia nei giudizi civili che in quelli penali, è di trenta giorni (art. 325 c.p.c.) che decorrono dalla notifica del provvedimento (art. 326 c.p.c.), non dalla comunicazione di cancelleria;
- in mancanza di notifica del provvedimento, l’opposizione può essere proposta entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione del provvedimento (art. 327 c.p.c.);
- il rito semplificato di cognizione di cui agli artt.281-decies e ss. c.p.c. trova applicazione ai giudizi di opposizione avverso i decreti di pagamento, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, iscritti a ruolo a partire dal 28 febbraio 2023, indipendentemente dalla data di pronuncia del decreto di pagamento impugnato (se anteriore o meno alla riforma c.d. Cartabia).
La Presidente
Gabriella de Strobel
