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Misure cautelari per il delitto di maltrattamenti contestato, i rilievi dell’assenza di coabitazione e “quotidianità domestica”

29 settembre 2026

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In tema di misure cautelari per il delitto di maltrattamenti contestato, in relazione ad un'unica condotta abituale di sopraffazione, sia ai danni della moglie convivente sia della partner con cui l'indagato intrattiene una stabile relazione extraconiugale, il Tribunale del riesame non può escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per le condotte commesse ai danni di quest'ultima sulla base del solo rilievo dell'assenza di coabitazione e di "quotidianità domestica", trattandosi di indice meramente sintomatico e recessivo, specie in presenza di relazioni extraconiugali per loro natura riservate.

È quanto stabilito dalla Cassazione, nelle pagine della sentenza n. 34013/2026.

Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 22 settembre.

Il giudice deve, invece accertare con giudizio unitario e non parcellizzato, la presenza di ulteriori indicatori della "convivenza" giuridicamente rilevante ex art. 572 cod. pen. — quali la stabilità e l'intensità del legame affettivo e sessuale, la riconoscibilità sociale della relazione, l'assistenza reciproca in occasione di eventi significativi (nella specie, l'accompagnamento della compagna presso una struttura sanitaria con reazione aggressiva verso il personale medico), l'accessibilità autonoma agli spazi abitativi della persona offesa e il grado di controllo coercitivo esercitato sulla vittima — non potendo il Tribunale, in difetto di tale accertamento, limitarsi a riservare la corretta qualificazione giuridica del fatto ad ulteriori accertamenti investigativi futuri, poiché la gravità indiziaria cautelare deve riferirsi ad una fattispecie di reato compiutamente individuata.