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Revocazione per errore di fatto, occorre l’esistenza di un errore meramente percettivo

28 settembre 2026

News Regionale - Sicilia ,

Il rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'articolo 395, n. 4, del codice di procedura civile, postula l'esistenza di un errore meramente percettivo (una svista immediata ed obiettiva sugli atti interni al giudizio di legittimità) che non deve aver costituito oggetto di discussione e di autonoma valutazione giudiziale.

Lo ha affermato la Cassazione, nelle pagine dell’ordinanza n. 25548/2026.

Il provvedimento della prima sezione civile è stato emesso lo scorso 18 settembre.

Ne consegue, proseguono i giudici di piazza Cavour, che è inammissibile l'istanza di revocazione con cui si lamenti, sotto le spoglie del travisamento fattuale, un preteso errore di diritto o di valutazione nell'interpretazione della sentenza di merito e del contenuto del ricorso per cassazione, trattandosi di profili già ampiamente vagliati e decisi in sede di legittimità.