Non sussiste violazione del divieto di bis in idem né indebita sovrapposizione tra il reato di atti persecutori (art. 612bis c.p.) e quello di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) quando siano contestate condotte diverse per tipologia e per arco temporale.
La puntualizzazione è a firma della Cassazione ed è esplicitata nelle pagine della sentenza n. 33695/2026.
Il provvedimento della quinta sezione penale è risalente allo scorso 17 settembre.
Ciò, precisano i giudici di piazza Cavour, in particolare se le condotte di maltrattamento si collocano nel periodo di convivenza e quelle persecutorie insorgono successivamente alla cessazione della convivenza e in prossimità della separazione personale dei coniugi.
