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Sovrapposizione tra atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, la linea di confine decretata dalla Cassazione

25 settembre 2026

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Non sussiste violazione del divieto di bis in idem né indebita sovrapposizione tra il reato di atti persecutori (art. 612bis c.p.) e quello di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) quando siano contestate condotte diverse per tipologia e per arco temporale.

La puntualizzazione è a firma della Cassazione ed è esplicitata nelle pagine della sentenza n. 33695/2026.

Il provvedimento della quinta sezione penale è risalente allo scorso 17 settembre.

Ciò, precisano i giudici di piazza Cavour, in particolare se le condotte di maltrattamento si collocano nel periodo di convivenza e quelle persecutorie insorgono successivamente alla cessazione della convivenza e in prossimità della separazione personale dei coniugi.