Donazione, revocazione per sopravvenienza di figli e adozione di persona maggiore di età
L'istituto della revocazione della donazione per sopravvenienza di figli, di cui all'art. 803 c.c., non si applica all'ipotesi di sopravvenuta adozione di persona maggiore di età ai sensi degli artt. 291 e ss. c.c.
La legge 10 dicembre 2012, n. 219, che ha unificato lo status di figlio sostituendo i termini "figli legittimi" e "figli naturali" con l'espressione unaria "figli", ha recepito il superamento delle distinzioni fondate sul titolo della filiazione biologica, senza tuttavia estendere l'ambito applicativo della revocazione delle liberalità all'adozione ordinaria del maggiorenne.
Tale istituto produce effetti giuridici circoscritti e strutturalmente diversi rispetto all'adozione legittimante, in quanto non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante né attribuisce diritti successori all'adottante nei confronti dell'adottato.
Ne consegue la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 803 c.c., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., attesa la non omogeneità delle posizioni messe a raffronto e l'impossibilità di assumere l'adozione piena quale tertium comparationis.
Cass. Civ., Sez. II, sent.18 settembre 2016 n. 25538, Il Sole 24 ORE
