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Cassazione civile, Sez. I, ordinanza interlocutoria 26 agosto 2026, n. 24786

21 settembre 2026

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Cassazione civile, Sez. I, ordinanza interlocutoria 26 agosto 2026, n. 24786
Divorzio, i documenti tardivi sono ammessi in appello? La Cassazione rinvia la trattazione in pubblica udienza.


Il quesito di diritto di rilievo nomofilattico:

«Se, nel rito camerale d’appello in materia di divorzio, l’orientamento che ammette la produzione di documenti nuovi o sopravvenuti debba essere interpretato come comprensivo anche dei documenti preesistenti e fondativi del diritto azionato, ovvero se la producibilità debba ritenersi limitata ai soli documenti nuovi o sopravvenuti, con conseguente inammissibilità delle produzioni tardive relative ai fatti costitutivi del diritto» .
La contumacia equivale a non contestazione?

La massima:

La contumacia non equivale a “non contestazione dei fatti allegati , né consente di superare le preclusioni probatorie, né impone al giudice di supplire alle carenze medianti poteri officiosi

Il caso:

Tizia conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l'ex coniuge (rimasto contumace) chiedendo, ai sensi dell’art. 12-bis della legge sul divorzio (L. n. 898/1970), l’attribuzione del 40% del Trattamento di Fine Servizio (TFS) maturato dall'ex coniuge, per la quota corrispondente agli anni di matrimonio.Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 74/2022, rigettava la domanda ritenendo non assolto l'onere probatorio circa la sussistenza di presupposti essenziali del diritto (il passaggio in giudicato della sentenza divorzile attributiva dell’assegno, lo stato libero della ricorrente e la durata effettiva del matrimonio), dichiarando altresì tardiva la documentazione prodotta dall'attrice in corso di causa.La soccombente proponeva appello dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, depositando i documenti mancanti e invocando la flessibilità del rito camerale d'appello divorzile e la non operatività del principio del contraddittorio in caso di contumacia dell'appellato . La Corte d'Appello di Roma rigettava il gravame, ritenendo inammissibile e tardiva la produzione documentale in secondo grado, in quanto avente ad oggetto documenti preesistenti riferiti a fatti costitutivi già allegabili e producibili in primo grado . Trattandosi di posizioni relative a diritti pienamente disponibili, per la Corte territoriale il giudice non poteva sopperire all'inerzia probatoria della parte La donna proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 115 c.p.c. e sostenendo l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità dei documenti in secondo grado, sul presupposto che la Corte d'Appello avesse indebitamente applicato le rigide preclusioni del processo ordinario a un rito camerale flessibile.

La motivazione:

La Prima Sezione civile, dinanzi alla quale il ricorso era stato avviato per la trattazione camerale, ha ravvisato una questione di massimo rilievo nomofilattico circa l'estensione del regime delle preclusioni nel rito camerale d'appello in materia di divorzio, disponendo il rinvio della causa alla pubblica udienza:

1. Inquadramento del rito camerale d'appello: La Corte rammenta che, in base al consolidato orientamento di legittimità, il rito camerale d'appello ex art. 4, comma 15, L. n. 898/1970 non comporta l'applicazione automatica e rigida delle barriere preclusive del processo ordinario, ammettendo la produzione di nuovi documenti anche oltre i termini ordinari, a patto che sia salvaguardato il pieno contraddittorio con la controparte

2. La categoria dei "documenti nuovi": La giurisprudenza di legittimità ha tradizionalmente giustificato tale deroga valorizzando la sopravvenienza dei fatti documentati (ossia fatti maturati
successivamente alla sentenza di primo grado) .Resta invece incerto e non definito in sede nomofilattica se l'apertura debba operare anche per i documenti preesistenti e relativi a fatti costitutivi del diritto, non prodotti in primo grado per negligenza della parte .

3. Irrilevanza della contumacia sulle preclusioni: La Corte ribadisce che la contumacia del convenuto non equivale a non contestazione dei fatti ex art. 115 c.p.c., né esonera l'attore dall'onere della prova, né legittima il giudice a esercitare d'ufficio poteri inquisitori per superare le carenze istruttorie delle parti in ordine a diritti disponibili

4. Rimessione alla pubblica udienza: Data la necessità di contemperare l'elasticità del rito camerale e l'effettività delle preclusioni processuali nei giudizi su diritti disponibili, la Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza per la definizione di un preciso principio di diritto

Precedenti giurisprudenziali
(Sull'ammissibilità dei documenti in appello)



  • Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 27234/2020 e ordinanza n. 29908/2024: Ammettono l'acquisizione di nuovi mezzi di prova e documenti in appello nel rito camerale divorzile, valorizzando la natura semplificata del rito, purché sia assicurata la facoltà di controdeduzione della controparte.


(In tema di contumacia e non contestazione)


  • Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 14372/2023: Chiarisce che alla contumacia del convenuto non può applicarsi il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., in quanto il silenzio del contumace non equivale ad ammissione dei fatti allegati dall'attore, su cui continua a gravare integralmente l'onere probatorio



A cura di Avv. Monica Caumo


La Presidente

Gabriella de Strobel