Cassazione civile, sez. I, 26 agosto 2026, n. 24783
La generica "conflittualità di coppia" può giustificare il rigetto della domanda di addebito basata su violenze fisiche?
La massima:
Il giudice di merito non può liquidare le specifiche condotte violente denunciate da una parte sotto la categoria della "conflittualità reciproca" o ritenere la crisi "già irreversibile", ma è tenuto a esaminare partitamente i singoli fatti dedotti e a motivare puntualmente sul rigetto delle istanze istruttorie tese a provarli. L'omessa pronuncia e l'illegittima compressione del diritto alla prova su tali circostanze decisive integrano i vizi di cui all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.
Il caso:
I coniugi si sposano il 22 febbraio 1993 con rito civile e dalla loro unione nascono tre figli. Nel 2016 entrambi depositano ricorso per separazione giudiziale . Il Tribunale di Milano, nel 2020, dichiara la separazione senza addebito a nessuno dei due e pone a carico del marito un assegno di mantenimento di euro 5.000 mensili per la moglie. Entrambe le parti propongono appello: la moglie chiede l'addebito al marito e l'aumento dell'assegno a euro 40.000 mensili; il marito, con appello incidentale, chiede l'addebito alla moglie deducendo di aver subito ripetute violenze fisiche (schiaffi, graffi, aggressioni in pubblico e persino durante le operazioni peritali della CTU) e l'esonero dall'assegno. La Corte d'Appello di Milano respinge entrambe le domande di addebito, ritenendo che la crisi fosse già irreversibile nel 2016 e valorizzando la conflittualità reciproca e i toni accesi, aumenta poi l'assegno di mantenimento in favore della moglie a euro 25.000 mensili. Il marito propone ricorso per Cassazione affidato a sette motivi.
La motivazione:
La Suprema Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti relativi alle questioni economiche e all'assegno di mantenimento. I giudici di legittimità evidenziano come la Corte d'Appello abbia formulato una motivazione astratta, omettendo di esaminare concretamente i singoli e gravi episodi di violenza fisica dedotti dal ricorrente (comprovati anche da documentazione fotografica e da relazioni del CTU) e di motivare sul rigetto delle relative istanze istruttorie .
Viene ribadito il principio consolidato per cui le violenze fisiche e morali, in quanto ontologicamente incompatibili con i doveri coniugali, sono idonee di per sé a fondare l'addebito della separazione ex art. 151, secondo comma, c.c. , esonerando il giudice dalla comparazione globale con la condotta dell'altro coniuge. Pur gravando sulla parte l'onere di allegare e provare tali fatti, la violenza fisica non può essere archiviata all'interno del contenitore indistinto della conflittualità di coppia. Di conseguenza, l'omessa ammissione e l'omesso esame delle prove testimoniali e documentali tese a dimostrare la continuità delle condotte violente integrano un vizio motivazionale decisivo rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c..
Precedenti giurisprudenziali:
Cass. Sez.II, ord. n. 27415/2018; Cass. Sez.VI - 1, ord. n. 7388/2017; Cass. Sez. I, ord. n. 22294/2024; Cass. Sez. I, ord. n. 19705/2025.
A cura di Avv. Monica Caumo
La Presidente
Gabriella de Strobel
