Qualora un immobile risulti acquistato congiuntamente dai coniugi dal padre della moglie e, nel successivo giudizio di divisione tra gli ex coniugi, la moglie assuma che la compravendita dissimulasse una donazione nulla per difetto di forma, la controdichiarazione proveniente dalla sola moglie non è idonea a provare la simulazione, ove il relativo accertamento comporti la perdita della titolarità del bene anche per l’ex marito, che ha interesse contrario alla simulazione; in tale ipotesi, la controdichiarazione, per spiegare efficacia probatoria anche nei confronti dell’ex marito coacquirente, deve provenire da entrambi i coniugi.
È quanto emerso dalla ordinanza della Suprema Corte n. 24534/2026.
Il provvedimento della seconda sezione civile è stato depositato lo scorso 7 agosto.
Laddove dopo la separazione, proseguono i giudici di piazza Cavour, la moglie continui a godere in via esclusiva dell’immobile acquistato in comproprietà con il marito, in forza del consenso da questi inizialmente prestato, la domanda giudiziale con cui l’ex marito chieda il pagamento dell’indennità di occupazione vale quale manifestazione implicita della volontà di porre fine al precedente consenso e di ottenere le utilità spettanti in ragione della propria quota.
L’indennità è pertanto dovuta dalla data di tale domanda, senza necessità che l’ex marito abbia previamente richiesto l’uso materiale o turnario del bene o costituito in mora l’ex moglie.
