In tema di maltrattamenti contro familiari o conviventi, il delitto di cui all’art. 572 cod. pen., quale reato abituale connotato da un’autonoma dimensione offensiva unitaria, reiterata e progressiva, concorre con i singoli reati commessi ai danni della persona offesa — tra cui violenza sessuale, estorsione, furto, lesioni e danneggiamento — quando le relative condotte conservino anche soltanto parziale autonomia e non coincidano integralmente con gli atti vessatori.
L’assorbimento resta circoscritto all’ipotesi di piena coincidenza e integrale strumentalità delle condotte.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 33211/2026.
Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 9 settembre.
L’aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen. è configurabile anche nel concorso formale, non richiedendo alterità materiale delle azioni, purché sia accertata la specifica finalizzazione di un reato alla realizzazione o al consolidamento dell’altro. Inoltre, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero contro la condanna resa in giudizio abbreviato si converte in appello, ai sensi dell’art. 580 cod. proc. pen., quando l’imputato abbia contestualmente appellato, prevalendo tale disciplina sulla preclusione dell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen.
Nella vicenda in questione la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato, confermando la distinta rilevanza dei maltrattamenti rispetto ai reati sessuali, patrimoniali, lesivi e di danneggiamento inseriti in un sistematico contesto di sopraffazione della convivente, nonché la conversione dell’impugnazione del Procuratore generale.
