Cassazione civile, sez. I, 27 agosto 2026, n. 24799
Divorzio e nuovo figlio dell’ex coniuge obbligato: la riduzione del contributo al mantenimento della prole nata durante il matrimonio non è automatica
La massima:
La nascita di un nuovo figlio del coniuge obbligato non determina automaticamente la riduzione del contributo al mantenimento della prole nata dal precedente matrimonio. Il giudice deve infatti accertare se si sia verificato un effettivo depauperamento delle sostanze dell’obbligato in una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell’obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri.
Il caso:
Due coniugi si separano consensualmente prevedendo a carico del marito un assegno mensile per il mantenimento del figlio e un assegno di mantenimento in favore della moglie, entrambi per un importo rilevante. Nell’ambito del giudizio divorzile, il Tribunale ridetermina gli obblighi economici riducendoli, ma ponendo comunque a carico del padre un sostanzioso contributo mensile per il figlio, oltre a una quota delle spese straordinarie, e un assegno divorzile in favore dell’ex moglie.
L’obbligato impugna la sentenza in Corte d’Appello, che conferma la decisione di primo grado. Entrambi i giudizi valorizzano l’accertato significativo divario reddituale e patrimoniale tra le parti.
Era emerso infatti che il marito, pilota di linea, disponeva di importanti entrate oltre che di un sostanzioso patrimonio, mentre la moglie, già assistente di volo, era disoccupata e aveva cessato l’attività proprio nel corso della vita coniugale dopo la nascita del figlio.
Nessun rilievo era stato attribuito, nel quadro fattuale accertato, alla nascita di un figlio dal nuovo nucleo familiare creatosi dal ricorrente. È quest’ultimo a impugnare la sentenza di secondo grado in Cassazione.
La motivazione:
La Corte rigetta il ricorso, ritenendo – contrariamente a quanto affermato dal ricorrente – che la decisione impugnata contenga una motivazione ampia ed adeguata, effettiva e non apparente, nella quale si era dato conto di una valutazione complessiva e comparativa delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale e della durata del matrimonio (con riferimento all’assegno divorzile).
Quanto al contributo al mantenimento del figlio, la Corte, in motivazione, richiamando il proprio recente orientamento sul punto, conferma che la nascita di un secondo figlio di per sé sola non possa giustificare la riduzione dell’assegno per il primogenito, in assenza di prova in merito all’incidenza del nuovo carico familiare sulla capacità economica dell’obbligato e all’assenza di contributo da parte della nuova compagna.
Precedenti giurisprudenziali: Cass. 21818/2021 (citata in motivazione)
Si segnala sul punto anche Cass. 621/2026
La Presidente
Gabriella de Strobel
