Nel processo penale, la costituzione di parte civile effettuata nell’interesse del minore per il tramite del curatore speciale conserva efficacia anche dopo il raggiungimento della maggiore età della persona offesa, poiché la pretesa risarcitoria resta imputata al rappresentato ai sensi dell’art. 76 del codice di procedura penale.
La sottolineatura è a firma della Corte di Cassazione ed è argomentata all’interno della sentenza n. 32447/2026.
Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 31 agosto.
Il sopravvenuto venir meno della rappresentanza non incide sulla posizione processuale della parte civile finché il rappresentato non intervenga personalmente, subentrando al rappresentante, ovvero non revochi la costituzione nelle forme previste dall’art. 82 del codice di procedura penale.
In tema di maltrattamenti in famiglia, risponde del delitto di cui all’art. 572 cod. pen. il genitore che, consapevole delle reiterate violenze e vessazioni subite dal figlio minore ad opera del convivente, ometta di impedirle e concorra, anche con proprie condotte violente, alla protrazione dell’abituale contesto maltrattante, restando esclusa la riconducibilità del fatto all’abuso dei mezzi di correzione di cui all’art. 571 cod. pen. quando le condotte, per intensità, reiterazione e contenuto lesivo, siano incompatibili con finalità educative o correttive.
