In tema di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, il giudizio di revisione dell’assegno a carico del genitore non collocatario, instaurato a seguito di sopravvenuta riduzione delle sue entrate economiche e della nascita di un nuovo figlio, impone al giudice del merito – anche nel giudizio di rinvio – una nuova quantificazione del contributo, da effettuarsi secondo il principio di proporzionalità di cui agli artt. 316-bis e 337-ter c.c..
La sottolineatura porta la firma della Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 24422 del 2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 4 agosto.
La quantificazione, precisano i giudici di piazza Cavour, deve essere effettuata mediante valutazione comparata: a) delle attuali condizioni economico‑patrimoniali di entrambi i genitori (compresa la capacità lavorativa e reddituale del genitore collocatario); b) delle esigenze attuali del minore; c) del tenore di vita concretamente goduto; d) degli oneri di mantenimento gravanti sul genitore obbligato in favore di altri figli.
