In tema di assegno divorzile, la funzione perequativo-compensativa, fondata sul principio di solidarietà post-coniugale, giustifica il riconoscimento del contributo quando lo squilibrio economico tra gli ex coniugi sia causalmente riconducibile alle scelte condivise di organizzazione della vita familiare, che abbiano comportato per il coniuge richiedente il sacrificio di concrete aspettative professionali e reddituali, anche accertabile in via presuntiva. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, miri a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
Lo ha statuito la Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 24782 del 2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 26 agosto.
In materia di mantenimento dei figli minori, la determinazione del contributo deve avvenire secondo il criterio di proporzionalità di cui all’art. 337-ter, comma 4, c.c., avuto riguardo alle esigenze attuali della prole, al tenore di vita goduto, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi e alla valenza economica dei compiti di cura.
Non integra una sopravvenuta e incolpevole diminuzione della capacità contributiva la rinuncia volontaria del genitore obbligato al compenso connesso a una carica societaria, ove permangano la qualità di socio, il ruolo gestionale e la percezione di utili.
