In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l’azione proposta dal figlio è imprescrittibile ai sensi dell’art. 270, primo comma, c.c., sicché il suo esercizio, anche a distanza di lungo tempo dalla nascita, non può essere paralizzato mediante il richiamo alla teoria della Verwirkung (rinuncia tacita all’azione), estranea ai diritti personalissimi e comunque non idonea ad incidere su un diritto processuale funzionale al riconoscimento di uno status di rango costituzionale.
La sottolineatura è a firma della Corte di Cassazione ed è esplicitata all’interno dell’ordinanza n. 23921/2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 23 luglio.
Né il ritardo nella proposizione della domanda integra, di per sé, abuso del diritto, quand’anche dall’accertamento dello status possano derivare riflessi patrimoniali o successori, poiché tali effetti restano ulteriori e distinti rispetto alla funzione propria dell’azione, diretta all’affermazione della verità biologica, dell’identità personale e della corretta collocazione familiare e sociale del figlio.
