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Violenza sessuale, la deposizione della persona offesa può costituire prova sufficiente dell’affermazione di responsabilità

7 agosto 2026

News Regionale - Sicilia ,

In tema di violenza sessuale, la deposizione della persona offesa può costituire prova sufficiente dell’affermazione di responsabilità, purché il giudice di merito ne verifichi con particolare rigore la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca; qualora la vittima sia affetta da deficit cognitivo, tale condizione non determina di per sé inattendibilità, ma impone una valutazione analitica del narrato e la ricerca di elementi esterni di supporto.

Lo afferma la Corte di Cassazione, nelle pagine della sentenza n. 29230/2026.

Il provvedimento della terza sezione penale è risalente allo scorso 3 agosto.

Le dichiarazioni rese da persona informata sui fatti non sono inutilizzabili ai sensi dell’art. 63 c.p.p. quando, attraverso esse, il dichiarante realizzi direttamente una distinta fattispecie di reato, quale il favoreggiamento personale, non trattandosi di dichiarazioni indizianti in senso proprio. Integra il dolo generico del favoreggiamento personale la consapevole determinazione di fornire una versione falsa o reticente al fine di aiutare il congiunto sottoposto a indagini a eludere gli accertamenti dell’autorità.

I fatti oggetto della pronuncia hanno origine a in Sicilia: la Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento nei confronti di un padre, ritenuto responsabile di reiterate violenze sessuali, lesioni personali e maltrattamenti in danno della figlia, nonché nei confronti della moglie e di altri familiari, condannati per favoreggiamento personale per avere reso dichiarazioni false o reticenti agli inquirenti, così ostacolando le indagini.

L’imputato principale contestava l’attendibilità della persona offesa, affetta da lieve ritardo mentale, deducendo contraddizioni nel racconto, travisamento delle risultanze mediche, genetiche e intercettive, nonché l’erronea configurazione delle aggravanti e l’eccessività della pena e del risarcimento.

La Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi.