In tema di separazione coniugale con domanda di addebito, ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la relativa condotta e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione dell'infedeltà altrui può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l'affectio coniugaliis era già venuta meno da tempo.
È quanto recentemente puntualizzato dalla Cassazione, nei rilievi interni all’ordinanza n. 23978/2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 23 luglio.
In estrema sintesi, secondo i giudici di piazza Cavour, la tolleranza mostrata dal marito nei confronti di una precedente infedeltà della moglie non è sufficiente, da sola, a giustificare il rigetto della domanda di addebito
