Nuovo provvedimento della Suprema Corte in materia di maltrattamenti: il Collegio di legittimità si concentra specificamente sulle circostanze attenuanti generiche.
In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito può legittimamente negarne la concessione valorizzando, anche in via prevalente, la gravità del fatto, le modalità dell’azione e la personalità dell’imputato, senza essere tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, quando indichi gli elementi ostativi ritenuti decisivi.
Il principio in questione, come detto, è stato affermato dalla Corte di Cassazione all’interno della recente sentenza n. 24739/2026.
Il provvedimento della prima sezione penale è risalente allo scorso 2 luglio.
Ne consegue, afferma il Collegio di piazza Cavour, che lo stato emotivo o passionale, pur astrattamente valutabile ai fini dell’art. 62-bis cod. pen., non assume rilievo attenuante ove la condotta omicidiaria non costituisca un raptus imprevedibile, ma rappresenti l’esito coerente di un pregresso e stabile atteggiamento di prevaricazione, violenza domestica e volontà vendicativa; né possono fondare il beneficio meri tratti narcisistici o impulsivi della personalità, se privi di consistenza patologica tale da incidere sulla capacità di intendere e di volere e da porsi in nesso eziologico con il reato.
