Nel giudizio di divorzio instaurato dinanzi al giudice italiano, ove siano proposte domande relative alla responsabilità genitoriale e al mantenimento di un figlio minore che, al momento della proposizione della domanda, abbia la propria residenza abituale in altro Stato membro dell’Unione europea, la giurisdizione sulle misure concernenti la responsabilità genitoriale appartiene al giudice dello Stato di residenza abituale del minore, ai sensi dell’art. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201/2003.
Lo afferma la Corte di Cassazione, nelle pagine dell’ordinanza n. 22718/2026. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 6 luglio.
La giurisdizione sulla correlata obbligazione alimentare segue, ove accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale, il criterio di collegamento previsto dall’art. 3, lett. d), del Regolamento CE n. 4/2009.
La residenza abituale del minore, puntualizza la Suprema Corte, non coincide necessariamente con la residenza anagrafica o con la cittadinanza dei genitori, ma deve essere accertata in base a elementi oggettivi e verificabili, quali il centro effettivo degli interessi e dei legami affettivi, familiari e sociali. È inammissibile il motivo di ricorso che, nel contestare la declinatoria di giurisdizione, non si confronti con la ratio decidendi fondata sull’accertata residenza abituale del minore all’estero e sui provvedimenti dell’autorità giudiziaria straniera, ovvero deduca in modo meramente astratto l’inderogabilità della giurisdizione italiana in materia di diritti indisponibili senza indicare specifiche circostanze fattuali tempestivamente allegate e decisive.
