Nuovo provvedimento della Corte di Cassazione in materia di comunione de residuo.
Con ordinanza n. 21412/2026, depositata dalla seconda sezione civile lo scorso 23 giugno, il Collegio di piazza Cavour torna sui presupposti dell’istituto in caso di impresari riconducibile ad uno solo dei coniugi.
Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale e al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.
