In tema di responsabilità civile ex artt. 2043 e 2059 c.c. e artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 7/2016, le espressioni offensive pronunciate dall'ex coniuge nel corso di una conversazione telefonica avente ad oggetto l'adempimento degli obblighi di mantenimento dei figli comuni non integrano, di per sé, una condotta illecita risarcibile, qualora il giudice di merito — attraverso un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità — ne escluda la reale valenza offensiva alla luce del contesto complessivo in cui sono state pronunciate.
La sottolineatura in questione è a firma della Corte di Cassazione: il principio è stato enunciato nell’ordinanza n. 21026/2026.
Il provvedimento della terza sezione civile è risalente allo scorso 21 giugno.
A tal fine, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, rilevano, quali elementi idonei a ridimensionare la portata ingiuriosa delle espressioni, la situazione di elevata e risalente conflittualità tra i coniugi separati in ordine all'esercizio delle responsabilità genitoriali, la reciprocità degli attacchi personali nel corso della medesima conversazione e i toni animosi che hanno contraddistinto il litigio, senza che tale valutazione implichi il riconoscimento di scriminanti non previste dall'ordinamento civile né l'applicazione analogica della causa di non punibilità per provocazione o ritorsione di cui all'art. 599 c.p., operante esclusivamente in ambito penale.
