In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del convivente del detentore di sostanze stupefacenti o di esplosivi non può essere desunta automaticamente dal solo rapporto di convivenza, dalla titolarità comune del locale in cui la cosa è rinvenuta, dal rinvenimento in detto locale di documenti a lui intestati o dalla presenza delle chiavi nell’abitazione comune.
Lo precisa la Suprema Corte, nei rilievi interni alla sentenza n. 21874/2026.
Il provvedimento della prima sezione penale è risalente allo scorso 12 giugno.
Nella situazione sopra descritta, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, occorre a ben vedere la prova di un effettivo contributo, anche minimo, materiale o morale, idoneo a facilitare la commissione del reato, non essendo sufficiente una mera connivenza passiva o la semplice consapevolezza del fatto altrui.
