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Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 20030 del 15 giugno 2026 - Assegno divorzile NO a presunzioni

18 giugno 2026

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Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 20030 del 15 giugno 2026
 


Assegno divorzile  NO a presunzioni


 
La Cassazione dice no all’ assegno se il giudice di merito ha fondato la pronuncia su presunzioni in violazione e con falsa applicazione dell’ art. 2729 cc.
 
Il coniuge richiedente deve dimostrare, allegare e provare, di aver contribuito  in maniera significativa alla vita familiare.
 
“In caso di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.
 
 
“Al riguardo, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza
di questa Corte, è’ censurabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., che sussiste
quando il giudice di merito fondi la presunzione su un fatto storico privo
di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto
della conseguenza ignota (Cass., n. 25889/2025; n. 9054/2022).
Nella specie, la Corte territoriale ha tratto dalla sola circostanza - in
sé neutra, e perciò priva della gravità e precisione necessarie a norma
dell’art. 2729 c.c.- del mancato svolgimento di attività lavorativa da
parte dell’ex moglie il convincimento che quest’ultima avesse in
concreto rinunciato ad occasioni di lavoro o di crescita professionale.”
 
 

Sussiste il diritto all’ assegno divorzile, in funzione perequativo compensativa, solo se il richiedente dimostra che le ragioni della sua perdurante disoccupazione e che la sperequazione tra i redditi degli ex coniugi  siano originate  dalle scelte adottate in costanza di matrimonio.
Non è sufficiente allegare problemi di salute come da certificazione del 2018 attestante cefalea, problema questo non
ostativo dello svolgimento di attività lavorativa, tenuto conto peraltro anche della età della resistente (42 anni).
 
Non regge in Cassazione la pronuncia resa in secondo grado che aveva riconosciuto la debenza dell’ assegno divorzile valorizzando presunzioni, esclusivamente in ragione della non occupazione della parte richiedente, e affermato (presunto) un "sostanzioso" contributo di costei alla carriera del marito e alla formazione del suo patrimonio; la richiedente non aveva nemmeno allegato una circostanza attestante la sua rinuncia al lavoro o a concrete occasioni professionali, né tanto meno aveva allegato, o provato, di essere stata l’unico soggetto dedito alla cura della famiglia (contributo indiretto)o di aver fornito mezzi per l’accrescimento del patrimonio familiare (contributo diretto);

 
 
Al riguardo, secondo la Cassazione, è altresì censurabile l’affermazione della Corte di merito a tenore della quale il divario reddituale era di tale entità da non poter essere superato dalla V . che non potrebbe reperire, nonostante giovane età e capacità lavorativa dimostrata, occupazioni paragonabili per remuneratività e stabilità a quella dell’ex coniuge, venendo in rilievo una mera congettura che non può assurgere al rango di indizio grave e preciso, idoneo a fondare una valida argomentazione presuntiva.


 
 
 
PRECEDENTI di interesse
Cassazione civile, sez. I,  8/06/2026 n. 18385
Cassazione civile , sez. I, 9/05/2022,  n. 14582
Cassazione civile , sez. I, 28/02/2022, n. 6529
Cassazione civile, sez. I, n. 18506
Cassazione civile , sez. I, 20/04/2023 n. 10614
Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2022, n. 12800


A cura dell' Avv. Irene Ciani



La Presidente
Gabriella de Strobel