In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che confermi l’applicazione di misure coercitive per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale in danno di minore è inammissibile quando, pur deducendo violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva nella richiesta di una diversa lettura degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari già valutati dal giudice di merito.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 21934/2026.
Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 12 giugno.
Il controllo di legittimità, chiariscono i giudici di piazza Cavour, resta infatti limitato alla verifica della congruità, non manifesta illogicità e non contraddittorietà della motivazione, senza potersi estendere alla rivalutazione dell’attendibilità della persona offesa o dei dichiaranti, né alla diversa comparazione del materiale investigativo. Le dichiarazioni della persona offesa, anche se non corroborate da riscontri esterni, possono fondare il giudizio cautelare ove siano sottoposte a verifica rigorosa di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca.
Nei maltrattamenti, l’eventuale reciprocità di condotte conflittuali non esclude il reato quando emerga un assetto relazionale non paritario, con condotte abituali, vessatorie e prevaricatrici.
