Con ordinanza n. 18230 pubblicata in data 06.06.2026 il Supremo Collegio ha affrontato la vexata quaestio inerente il rapporto tra assegno divorzile e credito alimentare, ai fini dell’applicazione del privilegio generale di cui all’art 2751 n. 4 cc.
La questione trae origine da una procedura esecutiva incardinata ai danni di un ex coniuge in cui aveva spiegato intervento la moglie divorziata, deducendo di essere titolare di un credito per assegno di mantenimento garantito da privilegio generale ex art 2741 n. 4 cc.
Dopo una serie di pronunce, emesse sia in fase cautelare che di merito, la vicenda è approdata innanzi la Suprema Corte che, sulla natura e sui limiti del privilegio evocato dalla creditrice intervenuta, ha pronunciato il seguente principio di diritto : “il privilegio generale sui mobili previsto dall’art 2741 n. 4 cc non copre indistintamente l’assegno divorzile in favore del coniuge, il quale ha una struttura e un perimetro solidaristico più ampio rispetto al credito alimentare propriamente detto; ne consegue che, ai fini del riconoscimento del rango privilegiato, occorre procedere a uno scrutinio rigoroso volto a isolare la quota meramente alimentare dell’assegno, restando il privilegio comunque limitato, ai sensi della norma citata, alle sole somme dovute per gli ultimi tre mesi”.
A cura dell’avv. Federica Gigli
