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Violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato deve essere assoluta

1 aprile 2022

News Regionale - Sicilia ,

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare l’incapacità economica dell’obbligato deve essere assoluta ed integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti. Inoltre, incombe sull’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi tale impossibilità di adempiere, non essendo idonea, a tal fine, la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà. 

Questo quanto emerge dalla sentenza, emanata dalla Cassazione sezione sesta penale, n. 11518/2022, depositata lo scorso 29 marzo. Una sommaria ricostruzione dei fatti appare doverosa per comprendere al meglio le ragioni della pronuncia.

R.R., attraverso il proprio difensore, impugnava la sentenza della Corte di appello di Ancona dell'8 aprile 2019, che confermava la condanna inflittagli dal Tribunale della stessa città il 6 giugno 2018, per il delitto di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2), per non aver corrisposto l'assegno di mantenimento impostogli dal giudice civile in favore del figlio minore, facendo così mancare a quest'ultimo i necessari mezzi di sussistenza.

Sono state, altresì, confermate le statuizioni risarcitorie in favore della moglie separata, M.M., costituitasi nel processo come parte civile.

Il ricorso ha presentato tre doglianze: vizio di motivazione in punto di stato di bisogno del minore, non potendo tale condizione ricollegarsi per ciò solo all'inadempimento dell'obbligo di mantenimento, nonché in ordine all'incapacità dell'imputato di provvedere; violazione di legge con riferimento alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile (quest'ultima, infatti, si è costituita in proprio e non, invece, nella qualità di legale rappresentate del figlio minore, ma non può ritenersi che abbia personalmente patito alcun danno immediato e diretto per effetto della condotta delittuosa ipotizzata, né ha dedotto altri danni da questa derivati); omessa motivazione in ordine al quantum del danno morale, liquidato secondo equità.

Inoltre, viene ribadita dal ricorrente l'assenza di un danno diretto per la parte civile, che avrebbe potuto agire in regresso verso l'altro genitore inadempiente, per il recupero della relativa quota delle spese di da essa sostenute per il mantenimento del figlio minore.

Secondo la Cassazione, nessuno di tali motivi di ricorso supera la soglia dell'ammissibilità. 

Il primo viene ritenuto del tutto aspecifico. 

La sentenza impugnata, scrivono i giudici, ha fatto corretta applicazione di principi costantemente affermati in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare. 

L'incapacità economica dell'obbligato dev'essere assoluta ed integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.

A ben vedere, incombesull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi tale impossibilità di adempiere, non essendo idonea, a tal fine, la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà.

Ancora, si osserva che il reato sussiste anche se l'altro genitore provveda in via sussidiaria a corrispondere ai bisogni della prole, senza che possa rilevare l'eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto, in tale situazione, all'assolvimento del suo primario dovere (Sez. 6, n. 34675 del 07/07/2016, R., Rv. 267702; Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, S., Rv. 261871).

Inoltre, la minore età dei discendenti rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi (Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, cit.; Sez. 6, n. 20636 del 02/05/2007, Cerasa, Rv. 236619).

In particolare, la Corte d'appello ha posto in rilievo le qualificate mansioni lavorative svolte dall'imputato, la sua titolarità della casa familiare, la completa assenza di contributi economici al mantenimento del figlio, la mancata allegazione di qualsiasi elemento a discarico. E, a tali osservazioni, il ricorso sostanzialmente non replica nulla.

Il secondo motivo viene ritenuto manifestamente infondato.

È di solare evidenza, si legge nella sentenza, che dovendo provvedere da sola al mantenimento del figlio, la parte civile abbia ritratto un danno patrimoniale immediato, in termini di maggiori spese e di conseguente distrazione di sostanze economiche dalle proprie esigenze personali, oltre che una sofferenza psicologica, remunerabile come danno non patrimoniale, a norma dell'art. 185 c.p. e art. 2059 c.c..

Manifestamente infondato, nella parte in cui deduce l'assenza di motivazione sul punto, e comunque generico sotto il profilo dei contenuti, è il terzo motivo di ricorso, in punto di quantum del danno morale.

La sentenza, infatti, fa espresso riferimento al "grado di disagio" ed alla "intensità della apprensione", con valutazione senza dubbio ragionevole, se si pensa alla protrazione per anni della condotta ed all'assenza di qualsiasi contribuzione; e, anche sotto questo aspetto, il ricorso nessun argomento specifico deduce a confutazione.

Manifestamente infondata, infine, è l'osservazione per cui il diritto al risarcimento sarebbe precluso, in ragione della possibilità di regresso riconosciuta al genitore dalla legge civile verso l'altro genitore inadempiente.

La Suprema Corte argomenta, con estrema precisione, e rammenta che l'art. 316-bis c.c. (in vigore dal febbraio 2014, e quindi già all'epoca dei fatti), come già, ancor prima, l'art. 148, dà facoltà al genitore di chiedere al giudice civile il versamento diretto, in proprio favore, di una quota dei redditi del genitore inadempiente, a titolo di contributo per il mantenimento del loro figlio minore. Nulla, però, permette di ritenere che tale forma di distrazione coattiva di una quota di reddito, che ha natura sostanzialmente indennitaria, rappresenti il rimedio esclusivo a disposizione dell'altro genitore, non essendovi ragione per negargli i diritto al risarcimento del maggior danno secondo le regole generali, laddove ne ricorrano i presupposti.

In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.