La Corte costituzionale, con la sentenza n. 91 depositata il 28 maggio 2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale (per violazione dell'art. 3 Cost.) dell’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939,. n. 636 ( Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n.1272 , nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di una coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).
I punti della motivazione:
- pur avendo la giurisprudenza costituzionale escluso in più occasioni l'esigenza di un'assoluta equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio (Cort. Cost. 138/2010, 66/2024, 148/2024), il raffronto tra i due istituti (così come per la convivenza more uxorio) è comunque possibile per profili specifici, laddove il diverso trattamento eventualmente riservato alle unioni omosessuali cozzi con il principio di ragionevolezza, e dunque si riveli costituzionalmente illegittimo;
- e infatti l'irragionevolezza è stata esclusa dalla Corte (C. Cost. 461/2000) quando fu posta la questione della mancata attribuzione della pensione di reversibilità al convivente more uxorio superstite (la convivenza è fondata unicamente sull'affectio quotidiana - revocabile in ogni istante - e non su diritti e doveri nascente dal vincolo coniugale, non cioè su un preesistente rapporto giuridico, che è invece presupposto per il riconoscimento del trattamento di reversibilità);
- peculiare è però il caso di specie, trattandosi di coppia omosessuale di cittadini italiani unita in matrimonio all'estero nel 2013, con decesso del coniuge avvenuto nel 2015, circostanze dunque entrambe anteriori all'entrata in vigore di norme che avrebbero permesso il riconoscimento a quel vincolo degli effetti dell'unione civile, pur se costituita anteriormente;
- va valutata l'irragionevolezza del trattamento secondo un criterio di anacronismo (C. Cost. 223/2015), valutando l'obsolescenza della scelta passata alla luce dell'attualità della scelta presente e dunque:
In presenza di una scelta legislativa vòlta ormai a riconoscere ai matrimoni omosessuali contratti all’estero gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana e a parificare, ai fini dell’attribuzione della pensione ai superstiti, il coniuge e l’unito civilmente, l’esclusione dal trattamento pensionistico del partner superstite in caso di decesso dell’altro componente della coppia omosessuale verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge numero 76 del 2016, nonostante l’avvenuta formalizzazione del vincolo all’estero, determina un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi titolo a pensione di reversibilità.
A cura dell' Avv. Enrica Zenato
La Presidente
Gabriella de Strobel
