In tema di affidamento condiviso dei figli minori, la regolamentazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore non implica necessariamente una ripartizione paritaria degli stessi, essendo rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata, alla luce dell’interesse superiore dei minori, avuto riguardo, tra l’altro, alla loro età, alla stabilità delle abitudini di vita e al contesto familiare di riferimento.
Lo ha affermato la Suprema Corte: tali rilievi sono contenuti all’interno della recente ordinanza n. 11946/2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 30 aprile.
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi, solleciti una rivalutazione delle risultanze istruttorie o non si confronti puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Parimenti, concludono i giudici di piazza Cavour, l’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario ed il contributo al mantenimento dei figli rientrano nell’apprezzamento di merito del giudice, ove coerenti con l’interesse dei minori e adeguatamente motivati, senza che rilevi, di per sé, la titolarità esclusiva dell’immobile o la prospettazione di esigenze economiche future ed eventuali.
