Integra il delitto di cui all'art. 387-bis c.p. la violazione o l'elusione delle prescrizioni concretamente contenute nel provvedimento applicativo delle misure di cui agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p., il cui testo funge da elemento normativo della fattispecie.
Lo sottolinea la Cassazione, nella sentenza n. 16665/2026.
Il provvedimento della quinta sezione penale è risalente allo scorso 11 maggio.
Ne consegue che, ove la misura preveda cumulativamente (a) il divieto "statico" di avvicinamento a determinati luoghi specificamente indicati e (b) l'obbligo "dinamico" di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa ovunque essa si trovi, la tipicità della condotta deve essere verificata, rispettivamente, in relazione ai luoghi espressamente menzionati nel provvedimento ovvero all'effettivo avvicinamento (o mancato allontanamento) dalla persona, non potendo il giudice, in difetto di adeguata specificazione nell'ordinanza, estendere in via interpretativa il divieto a luoghi ulteriori solo perché "frequentati" dalla vittima.
