In tema di maltrattamenti contro familiari o conviventi, la “convivenza” rilevante ai fini della tipicità del reato, dovendosi intendere in senso restrittivo per il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici, richiede una radicata e stabile relazione affettiva con duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione, all’interno della recente sentenza n. 16877/2026.
Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 11 maggio.
Essa, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, va distinta dalla mera coabitazione e non viene meno per effetto di temporanee e circoscritte interruzioni della coabitazione (quali brevi allontanamenti), quando non comportino la definitiva cessazione del vincolo relazionale.
