Integra il delitto di violenza sessuale, la condotta del coniuge che imponga rapporti e atti sessuali non voluti, anche in assenza di un dissenso esplicito e di minacce contestuali, quando l’atto si inserisca in un contesto di reiterate minacce e vessazioni idoneo a coartare la volontà della vittima e a ridurne la capacità di resistenza, sicché il consenso risulta viziato e l’autore è consapevole del rifiuto, quantunque implicito; la successiva riappacificazione non incide, perché post factum, sulla valutazione della costrizione e del dolo.
È quanto statuito recentemente dalla Suprema Corte, all’interno della sentenza n. 16371/2026.
Il provvedimento della quarta sezione penale è stato depositato lo scorso 6 maggio.
Ai fini dell’attenuante della minore gravità prevista dall’art. 609-bis, co. 3, cod. pen., argomentano i giudici di piazza Cavour, occorre una valutazione globale delle modalità e circostanze dell’azione e del grado di compromissione della libertà sessuale, restando irrilevanti gli indici soggettivi di cui all’art. 133, co. 2, cod. pen.
