La solidarietà post – coniugale, a mente dell’art. 5, comma 6, Legge n. 898/1970 e ss.mm.ii., si articola in una duplice declinazione alternativa, che può manifestarsi, anzitutto, in una funzione assistenziale minima, nella quale l'adeguatezza dei mezzi del richiedente viene parametrata in considerazione dello stato di bisogno o dell'autosufficienza economica; ma anche in una funzione assistenziale che si arricchisce, in pari tempo, di una curvatura compensativa e perequativa, in ragione della quale alla parte che si trovi in condizione di dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita coniugale può essere attribuito un assegno la cui misura è rapportata al decisivo apporto endofamiliare.
Lo ribadisce la Suprema Corte, nelle pagine della sentenza n. 13152/2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 7 maggio.
Peraltro, proseguono i giudici di piazza Cavour, la funzione perequativa e compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, in quanto l'assegno di divorzio mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale.
