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La valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima di abusi sessuali è questione di fatto

8 maggio 2026

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

La valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima di abusi sessuali, come in generale ogni valutazione in punto di attendibilità, è compito esclusivo del giudice che può procedere direttamente all'analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto, dell'esistenza di riscontri esterni allo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio espresso da esperti, cui non è tale verifica delegabile.

Lo ha stabilito la Cassazione, nella sentenza n. 15668.

Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 30 aprile.

Ne consegue che la valutazione dell'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità.