È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. penit., nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater cod. pen., allorché sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità di cui al sesto comma del medesimo articolo.
Lo precisa la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 5/2026. Il provvedimento è stato depositato in data 5 maggio.
Ciò, chiariscono i giudici di piazza Cavour, poiché l’automatica preclusione, per almeno un anno, sia alla sospensione dell’ordine di esecuzione della pena sia all’accesso alle misure alternative alla detenzione realizza un’irragionevole deroga al parallelismo tra sospensione dell’esecuzione e benefici penitenziari, impedisce ogni valutazione individualizzata da parte della magistratura di sorveglianza ed è ingiustificatamente deteriore rispetto al trattamento previsto per l’ipotesi di violenza sessuale di minore gravità ex art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.
L’istituto della sospensione dell’esecuzione della pena è volto a evitare la limitazione della libertà personale nella forma della detenzione in carcere nei casi in cui al condannato potrebbe essere riconosciuta, sin dall’inizio, la possibilità di scontare la pena secondo misure alternative alla detenzione. Ne deriva che la regola in materia è quella per cui, se il condannato può immediatamente fare istanza di accesso ai benefici penitenziari, deve essere sospesa la pena, in attesa della valutazione della magistratura di sorveglianza su detta istanza. Soltanto in via eccezionale, il legislatore può ritenere che la pena carceraria debba essere la risposta iniziale alla commissione del reato accertato in via definitiva, ferma restando la possibilità di richiedere da subito la concessione di misure alternative.
Le norme censurate non soltanto prevedevano che il condannato per atti sessuali con minorenne, pur quando gli sia stata riconosciuta l’attenuante ad effetto speciale della minore gravità, deve cominciare a scontare la pena in carcere, ma vietavano anche ex lege l’accesso alle misure alternative per l’intero primo anno di detenzione.
Secondo la Corte, in tal modo esse si rilevavano innanzitutto intrinsecamente irragionevoli, perché, a fronte della significativa eterogeneità delle condotte riconducibili alla fattispecie di atti sessuali con minorenne, che il legislatore stesso ha inteso valorizzare attraverso la previsione dell’attenuante della minore gravità, non si può presumere che la pericolosità del condannato sia tale da rendere necessaria tanto l’immediata pena detentiva in carcere, quanto l’impossibilità di accedere a misure alternative prima di un anno.
