In tema di separazione personale dei coniugi, la censura per violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile in sede di legittimità solo quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su prove inesistenti o abbia tratto da una fonte di prova un’informazione logicamente impossibile da ricondurre ad essa; resta invece preclusa ogni rivalutazione del materiale istruttorio e del ragionamento probatorio, ivi compreso l’apprezzamento del nesso causale tra relazione extraconiugale e crisi coniugale, trattandosi di valutazioni riservate al giudice del merito.
La precisazione giunge direttamente dalla Cassazione: il Collegio di piazza Cavour ha effettuato alcuni rilievi in materia all’interno dell’ordinanza n 11956/26. Il provvedimento in questione è risalente allo scorso 30 aprile.
Ne consegue, afferma la Suprema Corte, l’inammissibilità del ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, miri a sollecitare un nuovo giudizio sui fatti e sulle prove.
