È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso ordinanza applicativa o confermativa di misura cautelare personale che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di circonvenzione di incapace e tentativo di appropriazione indebita, solleciti una rivalutazione alternativa del compendio indiziario, preclusa al giudice di legittimità, il cui sindacato è limitato al controllo di coerenza logica della motivazione e della sua aderenza alle fonti di prova.
Lo stabilisce la Cassazione, nelle pagine della sentenza n. 15635/2026.
Il provvedimento della seconda sezione penale è risalente allo scorso 29 aprile.
Ove si deduca travisamento delle prove, chiariscono i giudici di piazza Cavour, le stesse devono essere specificamente indicate o allegate nel rispetto del principio di autosufficienza. La persistenza e non occasionalità delle condotte può fondare l’attualità del pericolo di reiterazione e l’avvenuta escussione della persona offesa in fase investigativa non esclude, di per sé, il pericolo di inquinamento probatorio, potendo la stessa essere nuovamente sentita nel prosieguo del procedimento.
