Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, il Giudice di pace deve accertare in via incidentale la sussistenza delle cause di non espulsione previste dall’art. 19 D.Lgs. 286/1998, inclusi i divieti anche temporanei connessi alla pendenza di una domanda di protezione internazionale e alla tutela della vita privata e familiare.
Lo riporta la Cassazione, nei rilievi presenti all’interno dell’ordinanza n. 11636/2026. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 29 aprile.
Ne consegue, si legge nel provvedimento, la nullità della decisione che, a fronte di specifiche allegazioni e documenti (quali la sospensione dell’efficacia del diniego della Commissione territoriale e la prova di matrimonio/convivenza con cittadino italiano), rigetti l’opposizione con motivazione apparente od omettendo l’esame di fatti decisivi. In particolare, la presentazione della domanda di protezione internazionale successiva al decreto non determina l’annullamento del provvedimento espulsivo, ma la sua temporanea ineseguibilità, imponendo al giudice di modulare la decisione in modo coerente con la sospensione disposta dal giudice dell’asilo e con il diritto a un ricorso effettivo.
