Il vizio genetico posto a base della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio in virtù della incapacitas naturalis, ossia per "difetto di discrezione di giudizio", di cui al n. 2 del can. 1095 codex iuris canonici e per "incapacità di assumere e adempiere le obbligazioni matrimoniali essenziali", di cui al n. 3 del can. 1095 codex iuris, trova corrispondenza nell'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., secondo cui il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, sebbene non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
Lo ha affermato la Cassazione, nell’ordinanza n. 10432/2026. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 20 aprile.
Peraltro, aggiungono i giudici di piazza Cavour, non esiste nell'ordinamento nazionale un principio di ordine pubblico secondo il quale il vizio che inficia il matrimonio possa essere fatto valere solo dal coniuge il cui consenso sia viziato, essendo preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale prodotto da atto affetto da vizio psichico.
Da ciò consegue il principio di diritto secondo il quale la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ex art. 120 c.c.
