Tribunale Verona, sentenza n. 884/2026
ASSEGNO DIVORZILE - SACRIFICIO DELLE ASPETTATIVE PROFESSIONALI NON CONTESTATE – RIMESSIONE IN DECISIONE EX ART. 473 BIS 28 C.P.C.
Ai fini probatori , le deduzioni relative alla situazione economico-patrimoniale delle parti e alla genesi dello squilibrio reddituale, ove non specificamente contestate dalla controparte ai sensi dell’art. 115 c.p.c., devono ritenersi pacifiche e possono essere poste a fondamento della decisione.
La mancata presa di posizione specifica sulle allegazioni avversarie – anche in ragione dell’omesso deposito delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. – vale a cristallizzare il nesso causale tra le scelte endofamiliari e l’attuale divario economico allegato dalla parte e non contestato nei termini.
Ne consegue che, in presenza di decadenze difensive e in assenza di ulteriori esigenze istruttorie, il giudice, ritenuta la causa matura, può rimetterla in decisione ai sensi dell’art. 473-bis.28 c.p.c.
