La tutela dell’interesse del minore impone di garantire a tutti i bambini adottati il riconoscimento dei rapporti di parentela che nascono dall’adozione. Il minore adottato – nelle fattispecie conosciute come “adozione in casi particolari” - ha lo status di figlio e non può essere privato dei legami parentali.
Il legislatore della riforma della filiazione ha voluto garantire a tutti i figli parità di condizioni, affinché tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli più vicini, con i fratelli e con i nonni.
Non riconoscere i legami familiari con i parenti del genitore adottivo equivale a disconoscere l’identità del minore costituita dalla sua appartenenza alla nuova rete di relazioni familiari che di fatto costruiscono stabilmente il suo quotidiano. È quanto si legge nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 79 depositata lo scorso 28 marzo (redattrice la giudice Emanuela Navarretta), anticipata anche dal nostro sito con la news dello scorso 28 febbraio.
La Corte ha dichiarato illegittimo – con riferimento agli articoli 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della CEDU – l’articolo 55 della legge n. 184 del 1983, là dove imponeva di applicare all’adozione in casi particolari dei minori le regole dettate dall’articolo 300, secondo comma, del Codice civile per l’adozione dei maggiorenni.
In conclusione, la Corte ha ritenuto che un profilo tanto rilevante «per la crescita e per la stabilità di un bambino» non potesse essere regolato tramite il rinvio alla disciplina operante per l’adozione dei maggiorenni, istituto che è «plasmato su esigenze prettamente patrimoniali e successorie». L’intervento della Corte ha inteso, dunque, rendere effettiva – in conformità ai principi costituzionali e in linea anche con gli orientamenti della Corte di Strasburgo – la tutela offerta dall’adozione in casi particolari a tanti minori: bambini orfani o orfani con disabilità; bambini abbandonati o semi-abbandonati, non adottabili con l’adozione legittimante; minori che vivono nel nuovo nucleo familiare del genitore biologico; minori cui si riconosce l’interesse a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate con il convivente o con il partner dello stesso sesso del genitore biologico.
