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Lavoratori extra Ue, diritto all’assegno al nucleo

30 marzo 2022

News Regionale - Marche ,

L’assegno unico familiare non può essere rifiutato o ridotto per i cittadini extracomunitari, soggiornanti di lungo periodo, solo perché i loro familiari risiedono in un paese terzo. Una disparità di trattamento nel caso di un beneficio riconosciuto ai cittadini italiani a prescindere dal luogo in cui risiedono i familiari.

Il diritto alle stesse regole - rispetto a una prestazione che ha natura sia previdenziale sia di sostegno a situazioni di bisogno - va garantito dai giudici, tenuti ad applicare il diritto europeo. Quest’ultimo, nel caso specifico, è rappresentato dalle direttive 2003/109/Ce e 2011/98/Ue, sui soggiornanti di lungo periodo e il rilascio del permesso unico di lavoro, nelle cui previsioni rientra l’Anf.

Entrambe le disposizioni impongono, infatti, pari diritti nelle prestazioni sociali tra le categorie indicate e i cittadini italiani. E nel recepire le norme dell’Unione il governo italiano non ha esercitato sul punto una facoltà di deroga.

Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza 67 dell’11 marzo (redattrice la vicepresidente Silvana Sciarra) con la quale ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni sollevate dalla Corte di cassazione, sull’articolo 2 comma 6-bis del Dl 69/1988. Per i giudici delle leggi esistono, infatti, le condizioni per disapplicare la norma esaminata.

Una conclusione raggiunta dopo che la Corte di Lussemburgo, interpellata in via pregiudiziale dalla Cassazione, aveva affermato l’incompatibilità delle norme italiane sull’Anf con le direttive europee.

La Consulta ha sottolineato il primato del diritto dell’Unione che costituisce «l’architrave su cui poggia la comunità di corti nazionali, tenute insieme da convergenti diritti e obblighi». Un principio costantemente affermato, valorizzando i suoi effetti propulsivi nell’ordinamento interno. «In tale sistema - si legge nella sentenza - il sindacato accentrato di costituzionalità, configurato dall’articolo 134 della Costituzione, non è alternativo a un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo ma con esso confluisce nella costruzione di tutele sempre più integrate».

Accento dunque sulla centralità del rinvio pregiudiziale «per garantire piena efficacia al diritto dell’Unione e assicurare l’effetto utile dell’articolo 267 del Tfue, cui si salda il potere di disapplicare la contraria disposizione nazionale».

Con l’avvertenza che la mancata disapplicazione, viola i principi di uguaglianza e di leale collaborazione tra Stati membri. Il giudice del rinvio dovrà, in nome dell’effettività delle tutele, adeguarsi alle vincolanti sentenze della Corte Ue, che ha la competenza esclusiva nell’interpretazione e applicazione dei Trattati. La Corte chiarisce anche che le nuove norme sull’assegno unico universale, in vigore dal 1° marzo 2022, non incidono sui giudizi oggetto dei rinvii, in quanto controversie perfezionate nel corso della disciplina anteriore.