In materia di omesso versamento dell’assegno divorzile ex art. 570‑bis cod. pen., l’impossibilità economica dell’obbligato idonea a escludere il dolo deve essere assoluta, non meramente allegata.
Lo rammenta la Corte di Cassazione, all’interno della recente sentenza n. 13351/2026.
Il provvedimento della sesta sezione penale è risalente allo scorso 13 aprile.
Tale impossibilità, affermano i giudici di piazza Cavour, va valutata tenendo conto dell’intero compendio patrimoniale e delle scelte allocative dell’imputato.
Resta irrilevante, in sede penale, la deduzione di presunti redditi, aiuti di terzi o convivenze della persona offesa, trattandosi di circostanze valutabili esclusivamente dal giudice civile ai fini dell’eventuale modifica o revoca dell’assegno. È inammissibile il ricorso per cassazione che miri a una rivalutazione del merito o sollevi, per la prima volta, doglianze in fatto non dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
